Garanzia Convenzionale - LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
3. LIMITAZIONI DELLA GARANZIA
3.1. L’utente ha diritto alla prestazione della garanzia
esclusivamente se l’apparecchio ottempera ai requisiti
specificati al paragrafo 2 (Durata della Garanzia) e se risulti
aver ottemperato a quanto previsto al successivo art. 3.4.
3.2. La garanzia non copre:
a) i vizi non imputabili a difetti di materiale o lavorazione quali,
senza limitazione:
• rotture verificatesi durante il trasporto;
• non conformità dell’impianto alle leggi e ai regolamenti
locali in vigore;
• mancato rispetto delle specifiche d’installazione e di ogni
altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a
corredo dell’apparecchio e/o delle norme di buona tecnica;
• errato dimensionamento rispetto all'uso o mancata
adozione di accorgimenti necessari per garantire
l'esecuzione a regola d'arte;
• danni causati da incidenti, incendio, atti vandalici, sinistri
in genere o negligenza non ascrivibile alla ACV ITALIA;
b) le manomissioni od avarie dovute ad interventi da parte di
personale non autorizzato;
c) i difetti provocati da anomalie dipendenti dalla rete di
alimentazione elettrica o idraulica;
d) le avarie dovute a: mancata esecuzione degli interventi
di manutenzione ordinaria e periodica richiesti da leggi
e regolamenti, cattiva manutenzione, negligenza e
trascuratezza nell'uso, uso improprio, variazioni di tensione
nell’alimentazione elettrica, errori nell’installazione elettrica;
e) il rivestimento refrattario;
f) i danni generati ai bollitori ACV a causa di incrostazioni o
corrosioni;
g) i danni dovuti al gelo, surriscaldamento, agenti atmosferici
(grandine, trombe d'aria, fulmini);
h) le corrosioni dovute all’acqua del circuito di riscaldamento,
ai gas di combustione ed in ogni caso all'esercizio dell'
apparecchio fuori dei limiti di funzionamento previsti nel
libretto di istruzioni;
i) le corrosioni dovute a una concentrazione di cloro nell’acqua
calda sanitaria superiore a 150 mg/L o a un pH non
compreso tra 6 e 8;
j) i danni e gli effetti nocivi causati dalla presenza di incombusti
nei condotti di scarico della combustione (manutenzione
insufficiente o errata regolazione del bruciatore);
k) i danni e gli effetti nocivi causati da inefficienza di
camini, canne fumarie, o parti dell’impianto da cui dipende
l’apparecchio;
l) i danni alla rifinitura esterna ed interna;
m) i danni dovuti ad una utilizzazione non corretta, a
condizioni di impiego anomale o ad una cattiva
manutenzione dell’apparecchio;
n) i danni dovuti ad un cattivo funzionamento degli organi di
comando o di sicurezza;
o) il caso in cui l’acquirente ha imposto abbinamenti non
confacenti;
p) la normale usura e degrado;
q) l’utilizzo di parti di ricambio non originali o non autorizzate
da ACV ITALIA;
r) gli ulteriori danni dovuti a interventi dell’acquirente nel
tentativo di porre rimedio al guasto iniziale o, comunque,
all’ulteriore utilizzo dell’apparecchio una volta che si è
manifestato il difetto;
s) installazione in ambiente (esterno od interno) non adeguato
o non idoneo;
t) i danni dovuti al mancato rispetto dei parametri prescritti
per l'acqua del circuito primario di riscaldamento, riportati
nei libretti di istruzioni tecniche di installazione, uso e
manutenzione degli apparecchi e nelle vigenti norme
tecniche;
u) i danni causati da impianti di riscaldamento a pavimento/
parete/soffitto radiante che utilizzano tubazioni in materiale
plastico prive di barriere anti-ossigeno.
v) La garanzia non ha validità sui prodotti venduti attraverso
canali commerciali non convenzionali quali Internet.
3.3. Specificatamente per i pannelli solari termici Helio Plan
la garanzia decade nelle seguenti ipotesi:
• le parti componenti non siano state installate secondo il
manuale di montaggio e non siano state osservate le norme
tecniche in vigore
• la messa in funzione e manutenzione non siano state
effettuate secondo le indicazioni del produttore, quindi, da
personale competente e provvedendo a documentare il tutto
nei protocolli di collaudo e di manutenzione
• non sia presente un’ intercapedine di ventilazione del tetto
creato secondo le normative vigenti sulle tecniche di
copertura
• le carenze siano dovute alla rottura del vetro o ad effetti
derivanti dal gelo
• vi sia stata esposizione ad agenti aggressivi (chimici,
grandine, etc.)
• le carenze siano state causate da intervento di terzi o per
causa di forza maggiore.
3.4 La garanzia non opera inoltre se:
a) il pagamento dell'apparecchio non sia stato effettuato nei termini previsti in contratto;
b) la messa in funzione dove prevista non sia stata effettuata
da un CTA o un PP;
c) la caldaia e il relativo bruciatore non saranno puliti, regolati
e controllati almeno una volta all’anno da personale
abilitato, che rilascerà regolare foglio di lavoro.
3.5. Eventuali interventi tecnici sull’apparecchio, resisi
necessari per eliminare i malfunzionamenti e riparare i danni
conseguenti alle situazioni suddette di non applicazione
della garanzia, dovranno essere concordati con il CTA
o il PP, il quale si riserva di effettuare o meno il relativo
intervento. Tali interventi, non essendo effettuati a titolo
di garanzia, bensì di assistenza tecnica, verranno prestati
alle condizioni specificamente concordate con il CTA o il PP
medesimo.
3.6. Si precisa che eventuali interventi sugli impianti, escluso
quindi l'apparecchio, saranno di competenza esclusiva
dell’installatore e che rimane comunque esclusa ogni
garanzia sul contenimento dell’inquinamento acustico e
atmosferico.
3.7 La messa in servizio degli apparecchi ACV, ove
prevista, è gratuita per tutte le installazioni che si trovano nel
raggio di 20 km dal Centro Tecnico Autorizzato.
Per distanze superiori a 20 km, isole minori e località
montane è necessario verificare la copertura da parte del
Centro Tecnico Autorizzato prima di ogni installazione.
Il costo extra della prima accensione è a carico del
committente e dovrà essere concordato con il CTA.
3.8 Eventuali prestazioni, oltre all’installazione, quali il
riempimento ed il collaudo dell’impianto termosanitario o
solare, i collegamenti elettrici, la compilazione del libretto
di impianto e/o di centrale, le analisi di combustione, sono
da considerarsi prestazioni non di pertinenza ACV, quindi
non comprese nelle operazioni di prima accensione e
quantificabili a parte.